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CJE/07/20
6 marzo 2007
Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 20/07
6 marzo 2007
Sentenza della Corte di giustizia nei
procedimenti riuniti C- 338/04, C-359/04 e C-360/04
Procedimenti penali a carico di
Massimiliano Placanica e altri
La Corte di giustizia giudica
incompatibili con il diritto comunitario le sanzioni penali
italiane applicate alla raccolta di scommesse da parte di
intermediari che operano per conto di società straniere
Uno Stato membro non può applicare una
sanzione penale per il mancato adempimento di una formalità
amministrativa che esso rifiuta o rende impossibile in
violazione del diritto comunitario
Secondo la legge italiana, l'organizzazione di giochi di
azzardo o la raccolta di scommesse richiede la previa
attribuzione di una concessione e di un'autorizzazione
di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è
passibile di sanzioni penali che possono andare fino
ad una pena detentiva di tre anni.
Nel 1999, le autorità italiane competenti hanno
attribuito, in seguito a bandi di gara, 1000 concessioni per
la gestione di scommesse sulle competizioni sportive e 671
nuove concessioni per le competizioni ippiche (329
concessioni esistenti sono state automaticamente rinnovate).
Queste concessioni erano valide per sei anni e rinnovabili
per un ulteriore periodo di sei anni. I bandi di gara
escludevano in particolare gli operatori costituiti in forma
di società, le cui azioni erano quotate nei mercati
regolamentati.
Tra questi operatori figurava la società di diritto
inglese Stanley International Betting Ltd, titolare di una
licenza rilasciata dal comune di Liverpool e facente parte
del gruppo Stanley Leisure plc, società inglese quotata alla
borsa di Londra, a quel tempo quarto maggior bookmaker e
primo gestore di case da gioco nel Regno Unito. La Stanley
opera in Italia tramite l'intermediazione di «centri di
trasmissione dati» («CTD»), gestiti da operatori
indipendenti legati alla Stanley da contratto, i quali
mettono a disposizione degli scommettitori un percorso
telematico che consente loro di accedere al server della
Stanley situato nel Regno Unito.
I sigg. Placanica, Palazzese e Sorricchio sono, tutti e
tre, gestori di CTD legati alla Stanley. Nel 2004, sono
stati avviati a loro carico dinanzi al Tribunale di Larino e
al Tribunale di Teramo procedimenti penali per aver
esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse
senza la richiesta autorizzazione di polizia. Questi giudici
hanno chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee
se la normativa italiana relativa ai giochi d'azzardo sia
compatibile con i principi comunitari della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
La Corte di giustizia fa presente innanzi tutto che una
normativa che contiene il divieto – penalmente sanzionato –
di esercitare attività nel settore dei giochi d'azzardo in
assenza di concessione o di autorizzazione di polizia
rilasciate dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di
stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi.
Peraltro, le considerazioni di ordine morale, religioso o
culturale, nonché le conseguenze moralmente e
finanziariamente dannose per l'individuo e la società che
sono collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse possono
giustificare siffatte restrizioni. Queste ultime devono
tuttavia soddisfare le condizioni di proporzionalità. La
Corte esamina quindi le varie condizioni poste dalla
normativa italiana.
La concessione
L'Italia persegue una politica espansiva nel settore dei
giochi d'azzardo, mirante ad attirare giocatori che
esercitano attività di giochi e di scommesse clandestini
vietati in quanto tali verso attività autorizzate e
regolamentate. La Corte riconosce che, al fine di
raggiungere questo obiettivo, gli operatori autorizzati
devono costituire un'alternativa affidabile, ma al tempo
stesso attraente, ad un'attività vietata, il che può di per
sé comportare l'offerta di una vasta gamma di giochi, una
pubblicità di una certa portata e il ricorso a nuove
tecniche di distribuzione.
L'obiettivo fatto valere dall'Italia per giustificare la
necessità di una concessione è quello di prevenire
l'esercizio delle attività nel settore dei giochi d'azzardo
per fini criminali. La Corte ammette che un sistema di
concessioni può costituire un meccanismo efficace che
consente di controllare coloro che operano in tale
settore.
Per contro, la Corte non dispone di elementi di fatto
sufficienti per valutare la compatibilità della limitazione
del numero globale delle concessioni con il diritto
comunitario. Il fatto che il numero di concessioni sia
stato considerato «sufficiente» per tutto il territorio
nazionale sulla base di una valutazione specifica non può di
per sé giustificare gli ostacoli alla libertà di
stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi che
derivano da tale limitazione. A tal riguardo, la Corte
dichiara che spetta quindi ai giudici nazionali verificare
se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di
soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo,
risponda realmente all'obiettivo invocato, ossia quello
mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale
settore per fini criminali o fraudolenti.
La Corte dichiara inoltre che l'esclusione totale
delle società di capitali dalle gare per l'attribuzione
delle concessioni va oltre quanto è necessario per
raggiungere l'obiettivo di evitare che soggetti
che operano nel settore dei giochi d'azzardo siano implicati
in attività criminali o fraudolente. Esistono infatti altri
strumenti di controllo dei bilanci e delle attività degli
operatori nel settore dei giochi di azzardo che limitano in
modo minore la libertà di stabilimento e la libera
prestazione dei servizi (ad esempio, raccogliere
informazioni sui loro rappresentanti o sui loro principali
azionisti). La Corte aggiunge che l'illegittimità
dell'esclusione di taluni operatori dalle gare obbliga lo
Stato membro a stabilire modalità procedurali che
garantiscano la tutela dei diritti che questi operatori
derivano dall'efficacia diretta del diritto comunitario (ad
esempio, la revoca e la redistribuzione delle precedenti
concessioni). Nel frattempo, la mancanza di concessione non
può costituire oggetto di sanzioni nei confronti di tali
operatori.
L'autorizzazione di polizia
Il procedimento per l'attribuzione di autorizzazioni di
polizia presuppone una concessione e recepisce, di
conseguenza, gli stessi vizi che inficiano l'attribuzione
delle concessioni. La mancanza di autorizzazione non potrà
quindi essere addebitata a soggetti che non hanno potuto
ottenere tali autorizzazioni per il fatto di esser stati
esclusi dall'attribuzione di una concessione, in violazione
del diritto comunitario.
Le sanzioni penali
In linea di principio, la legislazione penale è riservata
alla competenza degli Stati membri, ma il diritto
comunitario pone limiti a tale competenza: la legislazione
penale non può, infatti, limitare le libertà fondamentali
garantite dal diritto comunitario. La Corte ribadisce che
uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per
il mancato espletamento di una formalità amministrativa,
allorché l'adempimento di questa viene rifiutato o è reso
impossibile dallo Stato membro interessato in violazione del
diritto comunitario. La Repubblica italiana non può quindi
applicare a soggetti quali gli imputati nelle cause
principali sanzioni penali per l'esercizio di un'attività
organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o
autorizzazione di polizia.
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Il testo integrale della sentenza si
trova sul sito Internet della Corte
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-338/04,
C-359/04 e C-360/04 Di regola tale testo può
essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.
Per maggiori informazioni rivolgersi
alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
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